Alcol Test – Attività di Ristorazione
La Legge n.120 del 29 Luglio 2010
Vendita e somministrazione di alcolici
L’Art. 53 – Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool sostituisce l’art. 14 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade) della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 a 7.000 euro.
Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2.00 alle ore 6.00.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 3.500 a 10.500 euro.
L’Art. 54 – Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3.00 alle ore 6.00.
Introduce, inoltre l’obbligo, per bar, ristoranti, alberghi che proseguono l’attività oltre le 24.00, di dotarsi di un etilometro per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico da parte dei clienti prima dell’uscita dal locale.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.
Previste deroghe da parte del sindaco ma solo un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.
Da novembre 2010, con la Legge 120/2010 art. 54, è diventato obbligatorio per i titolari o gestori di esercizi pubblici, o per chiunque faccia somministrazione di alcol dopo le ore 24:00, dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione dei clienti.
L’obbligo è valido, oltre che per bar e ristoranti, anche per feste private, sagre di paese e manifestazioni. La sanzione amministrativa va dai 300 € ai 1200 €.
Esistono due tipi di etilometri: quelli fissi a parete e quelli monouso.
I monouso sono indicati per locali di piccole dimensioni in quanto le forze dell’ordine possono contestare la non congruità del numero dei test disponibili rispetto al numero dei coperti/potenziali avventori.
Per i locali di medie e grandi dimensioni invece è consigliabile l’etilometro fisso e con sensore elettrochimico, in quanto è strutturato appositamente per effettuare un maggior numero di test mantenendo costante la precisione del risultato. La legge lascia al gestore la libertà di scegliere tra il funzionamento a moneta o in modalità gratuita.

