RLS

Nelle aziende è obbligatorio il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?
Secondo la commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro ogni azienda deve avere provveduto alla elezione (o designazione) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (anche quando ci fosse un solo lavoratore). Questo quanto emerso dall’interpello n. 4/2023 del 22 giugno 2023.

Il datore di lavoro deve garantire un’assemblea dei lavoratori che abbia come oggetto l’elezione dell’RLS. Nel caso i lavoratori esprimessero la non volontà di avere un rappresentante interno sarà possibile designarne uno esterno territoriale (RLST).

Qualora i lavoratori non procedano alla nomina o elezione del RLS, il Datore di Lavoro non incorre in alcuna sanzione, né tanto meno i lavoratori.

Compiti dell’RLS
L’RLS deve
1. potere accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
3. ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
4. ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37In caso di elezione dell’RLS, il lavoratore va formato (32 ore)

Formazione dell’RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve avere una prima formazione non inferiore a 32 ore; essa ha validità annuale e si rinnova con un corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio) o 8 ore (rischio alto).

Per quanto sta in carica l’RLS?
Tre anni.